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D. 17/05/1977 n. 77/388/CEE4. La cifra d’affari cui si fa riferimento per l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 è costituita dall’importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi definite agli articoli 5 e 6, purchù siano soggette a imposizione, comprese le operazioni esenti con rimborso delle imposte pagate allo stadio anteriore, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, nonchù dall’importo delle operazioni esenti a norma dell’articolo 15 e dall’importo delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 13 B, lettera d ), delle prestazioni di assicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie. Tuttavia le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali dell’impresa non sono prese in considerazione per la determinazione della cifra d’affari. 5. I soggetti passivi che fruiscono della franchigia dall’imposta, non hanno diritto a deduzione conformemente all’articolo 17, nù possono addebitare separatamente l’imposta sulle proprie fatture o su qualsiasi altro documento che ne fa le veci. 6. I soggetti passivi che possono fruire della franchigia dall’imposta possono optare per il regime normale di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto oppure per l’applicazione delle modalità semplificate descritte al paragrafo 1. In questo caso essi beneficiano delle riduzioni decrescenti dell’imposta eventualmente previste dalla legislazione nazionale. 7. I soggetti passivi che fruiscono della riduzione decrescente sono considerati alla stregua di soggetti passivi sottoposti al regime normale dell’imposta sul valore aggiunto, salva l’applicazione del paragrafo 1. 8. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione riferisce al Consiglio, ogni quattro anni, e per la prima volta il 1° gennaio 1982, in merito all’applicazione delle disposizioni del presente articolo. Se del caso, tenendo anche conto della necessità di garantire la convergenza a termine delle regolamentazioni nazionali, essa correda tale relazione di proposte relative: a) ai miglioramenti da apportare al regime particolare delle piccole imprese; b) all’adattamento dei regimi nazionali in materia di franchigia e di riduzione decrescente dell’imposta sul valore aggiunto; c) all’adattamento del limite di 5 000 unità di conto europee di cui al paragrafo 2. 9. A tempo debito il Consiglio deciderà se la realizzazione dell’obiettivo di cui all’articolo 4 della prima direttiva del Consiglio dell’11 aprile 1967 richiede l’instaurazione di un regime particolare per le piccole imprese e, se del caso, delibererà sui limiti e sulle condizioni di applicazione comuni di tale regime. Finchù non sarà stato istituito un regime di tale genere, gli Stati membri potranno mantenere i loro regimi particolari che essi applicheranno conformemente al presente articolo e ai successivi atti del Consiglio. Articolo 25 - Regime comune forfettario per i produttori agricoli 1. Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare ai produttori agricoli per i quali l’assoggettamento al regime normale dell’imposta sul valore aggiunto o, eventualmente, al regime semplificato di cui all’articolo 24 creasse difficoltà, un regime forfettario inteso a compensare l’onere dell’imposta sul valore aggiunto pagata sugli acquisti di beni e servizi degli agricoltori forfettari, conformemente al presente articolo. 2. Ai sensi del presente articolo, si considera: -« produttore agricolo », il soggetto che svolge la sua attività nell’ambito di un’aziende definita qui di seguito; -« aziende agricola, silvicola o ittica », le aziende così considerate da ogni Stato membro nell’ambito delle attività di produzione enumerate nell’allegato A; - « agricoltore forfettario », un produttore agricolo cui si applica il regime forfettario di cui ai paragrafi 3 e seguenti del presente articolo; -« prodotti agricoli », i beni, risultanti dalle attività elencate nell’allegato A, che ne sono prodotti dalle aziende agricole, silvicole o ittiche di ogni Stato membro; - « prestazioni di servizi agricoli », le prestazioni servizi elencate nell’allegato B, effettuate da un produttore agricolo con la manodopera di cui dipone e/o con la normale attrezzatura della propria azienda agricola, silvicola o ittica; -« onere dell’imposta sul valore aggiunto a monte », l’ammontare globale dell’imposta sul valore aggiunto, che ha colpito i beni ed i servizi acquistati dal complesso delle aziende agricole, silvicole o ittiche di ogni Stato membro soggette al regime forfettario, nella misura in cui detta imposta sarebbe deducibile, ai sensi dell’articolo 17, presso un produttore agricolo soggetto al regime normale di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto; -« percentuali forfettarie di compensazione », le percentuali che gli Stati membri stabiliscono a norma delle disposizioni del paragrafo 3, e che essi applicano nei casi contemplati dal paragrafo 5, per consentire agli agricoltori forfettari di fruire della compensazione forfettaria dell’onere dell’imposta sul valore aggiunto a monte; - « compensazione forfettaria », l’importo risultante dell’applicazione della percentuale forfettaria di compensazione di cui al paragrafo 3 alla cifra d’affari dell’agricoltore forfettario nei casi previsti al paragrafo 5. 3. Gli Stati membri, ove occorra, fissano percentuali forfettario di compensazione e le notificano alla Commissione prima di applicarle. Tali percentuali sono fissate in base ai dati macroeconomici relativi ai soli agricoltori forfettari degli ultimo tre anni. Esse non possono avere l’effetto di procurare agli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell’imposta sul valore aggiunto a monte. Gli Stati membri possono ridurre le percentuali sino al livello zero. Le percentuali possono essere arrotondate al mezzo punto inferiore o superiore. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare percentuali forfettarie di compensazione differenziate per la silvicoltura, per i vari sottosettori dell’agricoltura e per la pesca. 4. Gli Stati membri hanno la facoltà di esentare gli agricoltori forfettari dagli obblighi che incombono ai soggetti passivi in virtù dell’articolo 22. 5. Le percentuali forfettari di cui al paragrafo 3 sono aplicate al prezzo, al netto d’imposta, dei prodotti agricoli che gli agricoltori forfettari hanno ceduto a soggetti passivi diversi dagli agricoltori forfettari e delle prestazioni di servizi agricoli che essi hanno effettuato a beneficio di soggetti passivi diversi dagli agricoltori forfettari. Questa compensazione esclude ogni altra forma di deduzione. 6. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che il versamento della compensazione forfettaria sia effettuata: a) dall’acquirente o dal destinatario soggetto passivo. In tal caso il soggetto passivo è autorizzato, secondo le modalità fissate dagli Stati membri, a dedurre dall’imposta sul valore aggiunto di cui è debitore l’importo della compensazione forfettaria da lui versata agli agricoltori forfettari; b) dall’autorità pubblica. 7. Gli Stati membri adottano ogni utile disposizione per poter efficacemente controllare i versamenti delle compensazioni forfettarie agli agricoltori forfettari. 8. Per tutte le cessioni di prodotti agricoli e le prestazioni di servizi agricoli diverse da quelle contemplate al paragrafo 5, si reputa che il versamento delle compensazioni forfettarie sia effettuato dall’acquirente o dal destinatario del servizio. 9. Ogni Stato membro ha la facoltà di escludere dal regime forfettario talune categorie di produttori agricoli e i produttori agricoli per i quali l’applicazione del regime normale dell’imposta sul valore aggiunto o, eventualmente, del regime semplificato di cui all’articolo 24, paragrafo 1, non susciti difficoltà amministrative. 10. Ogni agricoltore forfettario ha diritto di optare per l’applicazione del regime normale dell’imposta sul valore aggiunto o, eventualmente, del regime semplificato di cui all’articolo 24, paragrafo 1, secondo le modalità e le condizioni stabilite dagli Stati membri. 11. Prima della fine dal quinto successivo all’entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione sottopone al Consiglio nuove proposte in materia di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto alle operazioni che riguardano i prodotti e i servizi agricoli. 12. Qualora facciano uso della facoltà prevista dal presente articolo, gli Stati membri determinano l’imponibile uniforme dell’imposta sul valore aggiunto ai fini dell’applicazione del regime delle risorse proprie applicando il metodo comune di calcolo di cui all’allegato C. Articolo 26 - Regime particolare agenzie di viaggi 1. Gli Stati membri applicano l’imposta sul valore aggiunto alle operazioni della agenzie di viaggi conformemente al presente articolo, nella misura in cui tali agenzie agiscano in nome proprio nei confronti del viaggiatore o utilizzino per l 'esecuzione del viaggio, cessioni e prestazioni di servizi di altri soggetti passivi. Il presente articolo non è applicabile alle agenzie di viaggi che agiscono unicamente quali intermediari e alle quali è applicabile l’articolo 11, parte A, paragrafo 3, lettera c ). Ai sensi del presente articolo sono considerati come agenzie di viaggi anche gli organizzati di giri turistici. 2. Le operazioni effettuate dall’agenzie di viaggi per la realizzazione del viaggio sono considerate come una prestazione di servizio unica fornita dall’agenzia di viaggi al viaggitore. Essa è assoggettata all’imposta nello Stato membro in cui l’agenzia di viaggi ha la sede della sua attivita economica o uno stabilimento permanente a partire dal quale essa ha fornito la prestazione di servizi. Per questa prestazione di servizio è considerata come base imponibile e come prezzo al netto dell’imposta, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, lettera b ), il margine dell’agenzia di viaggi, cioè la differenza tra l’importo totale a carico del viaggitore, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, ed il costo effettivo sostenuto dall’agenzia di viaggi per le cessioni e le prestazioni di servizi di altri soggetti passivi, nella misura in cui da tali operazioni il viaggiatore tragga direttamente vantaggio. 3. Se le operazioni per le quali l’agenzia di viaggi ha fatto ricorso ad altri soggetti passivi sono effettuate da questi ultimi al di fuori della Comunità, la prestazione di servizi dell’agenzia è assimilata ad un’attività di intermediario, esente ai sensi dell’articolo 15, punto 14. Se tali operazioni sono effettuate all’interno e all’esterno della Comunità, deve essere considerata esente solo la parte della prestazione di servizio dell’agenzia di viaggi che concerne le operazioni effettuate al di fuori della Comunità. 4. Gli importi dell’imposta sul valore aggiunto imputati all’agenzia di viaggi da altri soggetti passivi per le operazioni di cui al paragrafo 2 e dalle quali il viaggiatore trae direttamente vantaggio, non sono nù deducibili, nù rimborsabili in alcuno Stato membro. CAPO XV MISURE DI SEMPLIFICAZIONE Articolo 27 1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a mantenere o introdurre misure particolari di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta non devono influire, se non in misura trascurabile, sull’importo dell’imposta da versare allo stadio del consumo finale. 2. Lo Stato membro che desidera introdurre misure di cui al paragrafo 1 ne riferisce alla Commissione fornendole tutti i dati atti alla valutazione. 3. La Commissione ne informa gli altri Stati membri entro un mese. 4. La decisione del Consiglio sarà ritenuta acquisita se, entro due mesi dall’informazione di cui al paragrafo 3, nù la Commissione nù uno Stato membro hanno chiesto che il caso sia esaminato dal Consiglio. 5. Gli Stati membri che il 1° gennaio 1977 applicano misure particolari del tipo di quelle di cui al paragrafo 1 possono mantenerle purchù le notifichino alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1978 e purchù tali misure siano conformi, se si tratta di misure destinate a semplificare la riscossione dell’imposta, al criterio definito al paragrafo 1. |
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